La Riforma del Lavoro Sportivo: Un riepilogo della situazione
Negli ultimi anni, il legislatore italiano ha intrapreso un percorso di profonda riforma dell'ordinamento sportivo, con l'obiettivo di modernizzare il settore e garantire maggiori tutele per tutti gli operatori coinvolti. La riforma ha ridisegnato il quadro normativo del lavoro sportivo, sia professionistico che dilettantistico, con un'attenzione particolare alla parità di trattamento e di genere.
Il quadro normativo della riforma
Legge n. 86/2019
Delega al Governo per il riordino del settore sportivo
26 febbraio 2021
Approvazione di 5 decreti legislativi (n. 36/2021, n. 37/2021, n. 38/2021, n. 39/2021 e n. 40/2021)
Modifiche successive
D.Lgs. n. 163/2022 e D.Lgs. n. 120/2023 hanno modificato il D.Lgs. n. 36/2021
Il punto di partenza di questa trasformazione è stata la Legge n. 86/2019, che ha delegato al Governo il riordino del settore. In attuazione di tale delega, il 26 febbraio 2021 sono stati approvati 5 decreti legislativi (n. 36/2021, n. 37/2021, n. 38/2021, n. 39/2021 e n. 40/2021). In particolare, il D.Lgs. n. 36/2021 - successivamente modificato dal D.Lgs. n. 163/2022 e dal D.Lgs. n. 120/2023 - ha introdotto una riforma organica del lavoro sportivo, mentre il D.Lgs. n. 37/2021 ha disciplinato la rappresentanza degli atleti e la professione di agente sportivo.
Entrata in vigore e riconoscimento costituzionale
Entrata in vigore
Le nuove disposizioni sul lavoro sportivo (Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021), con la conseguente abrogazione della storica Legge n. 91/1981, sono entrate in vigore dal 1° luglio 2023 (come stabilito dall'art. 10, c. 13-quater, D.L. n. 73/2021 e dall'art. 16, c. 2, D.L. n. 198/2022).
Riconoscimento costituzionale
Va inoltre ricordato che la Costituzione, con la recente modifica dell'art. 33 (Legge Costituzionale n. 1/2023), ora tutela e promuove esplicitamente l'attività sportiva, riconoscendone il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico in tutte le sue forme.
Chi è il lavoratore sportivo?
L'atleta
L'allenatore
L'istruttore
Il direttore tecnico
Il direttore sportivo
Il preparatore atletico
Il direttore di gara
La riforma ha introdotto una definizione ampia di "lavoratore sportivo", superando molte distinzioni precedenti. Secondo l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, è lavoratore sportivo chi esercita una delle attività sopra elencate.
Requisiti per essere considerati lavoratori sportivi

Nessuna distinzione di genere
La normativa si applica indipendentemente dal genere del lavoratore

Corrispettivo economico
L'attività deve essere svolta verso un corrispettivo

Soggetto dell'ordinamento sportivo
L'attività deve essere svolta a favore di un soggetto iscritto nel Registro nazionale

Enti riconosciuti
O a favore di Federazioni, Discipline associate, Enti di promozione, CONI, CIP e Sport e salute S.p.a.
Questi soggetti sono considerati lavoratori sportivi quando, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo. Tale attività deve essere svolta a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 4, D.Lgs. n. 39/2021), oppure a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a.
Altre figure e esclusioni
Chi è incluso
È considerato lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge, verso un corrispettivo, mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti della singola disciplina sportiva.
Chi è escluso
Sono invece escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non rientrano nella categoria dei lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e che richiede l'iscrizione in appositi albi o elenchi professionali.
Professionismo e dilettantismo

Parità di genere
Riconoscimento del professionismo femminile
Requisiti formali
Società per azioni o a responsabilità limitata
Finalità lucrative
Attività sportiva con scopo di lucro
La riforma mantiene la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico, ma con importanti novità:
Settore professionistico
L'area del professionismo comprende le società che svolgono attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche. La qualificazione avviene secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI e dal CIP (art. 38, D.Lgs. n. 36/2021).
Le società sportive professionistiche devono essere costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, con obbligo di nomina del collegio sindacale (art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 36/2021).
Un importante passo avanti verso la parità di genere è rappresentato dal riconoscimento del professionismo femminile, come avvenuto nel calcio con il comunicato n. 226/A/2022 della FIGC, che ha riconosciuto il professionismo per la Serie A Femminile.
Il settore dilettantistico

Finalità altruistica
Prevalente scopo non lucrativo
Riconoscimento sportivo
Da parte di Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione
Iscrizione al Registro
Nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
L'area del dilettantismo comprende le associazioni e società sportive che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 36/2021; art. 4, D.Lgs. n. 39/2021).
Le associazioni e società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. La certificazione della natura dilettantistica avviene mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 4, D.Lgs. n. 39/2021).
Lavoro subordinato nello sport
Presunzione di subordinazione
Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato
Eccezioni alla presunzione
La presunzione viene meno quando: a) l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione o di più manifestazioni collegate in breve tempo b) lo sportivo non è vincolato per allenamenti c) la prestazione continuativa non supera 8 ore settimanali, 5 giorni mensili o 30 giorni annui
Peculiarità del contratto
Assenza di clausole di non concorrenza post-contratto, possibilità di termine risolutivo fino a 5 anni, obbligo di rispetto delle istruzioni tecniche
Il rapporto di lavoro sportivo può configurarsi in diverse forme:
Lavoro subordinato
Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato (art. 27, c. 2, D.Lgs. n. 36/2021).
Si tratta di una presunzione relativa: il lavoro sportivo può costituire oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento c) la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno
Il contratto di lavoro subordinato sportivo ha alcune peculiarità:
- Non può contenere clausole di non concorrenza per il periodo successivo alla risoluzione del contratto
- Può prevedere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto
- Deve prevedere l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici
Lavoro autonomo nello sport
Lavoro autonomo
Come visto, il lavoro sportivo può configurarsi come autonomo alle condizioni sopra descritte.
Requisiti per la qualificazione come lavoro autonomo
Il lavoro sportivo può costituire oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
  • L'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo
  • Lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento
  • La prestazione, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno
Differenze con il lavoro subordinato
A differenza del lavoro subordinato, il lavoratore autonomo sportivo:
  • Organizza autonomamente la propria attività lavorativa
  • Non è soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente
  • Può svolgere la propria attività per più committenti contemporaneamente
Collaborazione coordinata e continuativa
Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive b) le prestazioni risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva
Apprendistato nel settore sportivo
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Attivabile dal 14 anni di età
Apprendistato professionalizzante
Limite massimo di età ridotto da 29 a 23 anni, attivabile dai 15 anni
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Per percorsi formativi di livello superiore
Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato di vari tipi:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (dal 14 anni di età)
- Apprendistato professionalizzante (con un limite massimo di età ridotto da 29 a 23 anni, mentre l'attivazione è possibile già dai 15 anni)
- Apprendistato di alta formazione e ricerca
Formalità per l'assunzione
Stipulazione del contratto
Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso dello sportivo professionista si costituisce mediante assunzione diretta, con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità
Conformità al contratto tipo
Il contratto deve essere redatto secondo il contratto tipo predisposto conformemente all'Accordo stipulato, ogni 3 anni, dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
Deposito e approvazione
La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per la relativa approvazione, condizione di efficacia del contratto stesso
Comunicazioni obbligatorie
1
Sportivo professionista
Per lo sportivo professionista è necessaria la comunicazione ai Servizi per l'Impiego ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
2
Settore dilettantistico
Per i rapporti di lavoro sportivo nel settore dilettantistico, la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi, risultando disponibile a INPS e INAIL in tempo reale.
Tutela della salute e sicurezza

Controlli medici
L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Obblighi di sicurezza
Le società sportive sono tenute al rispetto degli ordinari obblighi di sicurezza imposti al datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

Scheda sanitaria
Può essere prevista l'istituzione di una scheda sanitaria per ogni sportivo professionista, da aggiornare e custodire a cura della società o, per i lavoratori autonomi, dagli sportivi stessi.

Polizza assicurativa
Le società sportive (ad esclusione di quelle che abbiano adempiuto all'obbligo assicurativo presso l'INAIL) sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa individuale a favore di ciascun sportivo professionista contro il rischio di infortuni e malattie professionali.
Previdenza e assicurazione
Tutti gli sportivi professionisti, subordinati ed autonomi, sono iscritti all'INPS (ex ENPALS) per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti all'obbligo assicurativo INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nell'area del dilettantismo, i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione separata INPS.
Aspetti fiscali
€15.000
Soglia esenzione fiscale
I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino a questo importo annuo
€85.000
Soglia esenzione IRAP
I compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori a questo importo annuo non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP
50%
Agevolazione impatriati
Percentuale di concorrenza alla formazione del reddito complessivo per i redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia dagli sportivi professionisti impatriati
I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo - sia di lavoro autonomo sia di collaborazione gestionale-amministrativa - non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro.
Inoltre, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.
Lo sportivo professionista impatriato che trasferisce in Italia la propria residenza fiscale ha diritto ad un trattamento fiscale agevolato: i redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
Volontari nello sport
Chi può avvalersi di volontari
  • Società e associazioni sportive dilettantistiche
  • Federazioni Sportive Nazionali
  • Discipline Sportive Associate
  • Enti di Promozione Sportiva
Caratteristiche del volontariato
  • Prestazioni personali, spontanee e gratuite
  • Senza fini di lucro
  • Incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
  • Possibilità di rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili
La riforma ha disciplinato anche la figura dei volontari sportivi. Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Le prestazioni dei volontari non sono in alcun modo retribuite e sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro. Ai volontari possono essere riconosciuti, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi, rimborsi forfetari per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili.
Vincolo sportivo
1
1° luglio 2023
Abolizione generale del vincolo sportivo
2
1° luglio 2025
Termine prorogato per i tesseramenti che costituiscono rinnovi senza soluzione di continuità di precedenti tesseramenti
3
Eccezione per dilettanti
Per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, le Federazioni possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di 2 anni
4
Premio di formazione tecnica
Introdotto in compensazione all'abolizione del vincolo sportivo, da riconoscere in caso di primo contratto di lavoro sportivo
Un'importante novità della riforma riguarda l'abolizione del vincolo sportivo, ovvero le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta. Questo vincolo viene meno a partire dal 1° luglio 2023, con alcune eccezioni:
- Per i tesseramenti che costituiscono rinnovi senza soluzione di continuità di precedenti tesseramenti, il termine è stato prorogato al 1° luglio 2025
- Per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, le Federazioni possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di 2 anni
In compensazione all'abolizione del vincolo sportivo, è stato introdotto un "premio di formazione tecnica" che le società devono riconoscere in caso di primo contratto di lavoro sportivo.
Parità di genere
Promozione dell'uguaglianza
La riforma promuove la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive.
Conformità normativa
Il CONI e il CIP sono tenuti a stabilire principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali in conformità ai princìpi di cui al D.Lgs. n. 198/2006.
Linee guida protettive
Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite sono tenuti a redigere specifiche Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione.
Conclusioni e Prospettive Future
Modernizzazione del Settore
La riforma stabilisce un quadro normativo completo e organico. Offre maggiore certezza giuridica per tutti gli operatori del settore sportivo.
Tutele Ampliate
Nuove protezioni sia per professionisti che dilettanti. Il riconoscimento dei diritti previdenziali e assicurativi rappresenta un passo fondamentale.
Sfide per i Professionisti
Consulenti, commercialisti e avvocati devono aggiornare le proprie competenze. Il supporto alle società sportive sarà cruciale nella fase di transizione.
Inclusività e Futuro
La promozione della parità di genere segna un cambiamento culturale importante. Lo sport italiano si avvia verso un futuro più equo e professionale.
La riforma richiede un periodo di adattamento ma porta il settore sportivo italiano verso standard europei più elevati e sostenibili.
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